Statuti italiani 27.10.2018

Statuto della Federazione Svizzera delle Arti Marziali Storiche Europee (FSAMHE / SVHEKK / FSAMSE/ Swiss HEMA)

1.  Identità

1.1 L’Associazione Svizzera per le Arti Marziali Storiche Europee (di seguito denominata “Swiss HEMA”) è l’unione delle associazioni svizzere di cui la maggior parte è composta. “Swiss HEMA”, (di seguito denominata “Associazione”) è l’unione delle associazioni svizzere il cui scopo è la pratica e la coltivazione della scherma storica (HEMA) (di seguito denominate “Associazioni”).

1.2 Swiss HEMA è un’associazione ai sensi dell’Articolo 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

1.3 Swiss HEMA è politicamente e confessionalmente neutrale.

2.  Scopo

La Swiss HEMA promuove la pratica, lo studio e la coltivazione delle arti marziali storiche europee in Svizzera. Sostiene i club nelle loro attività sportive e negli scambi reciproci.

3. Sede

La Swiss HEMA ha sede a Ginevra. Il Consiglio direttivo della Swiss HEMA può cambiare la sua sede in qualsiasi momento.

4. Membri

4.1 I membri possono essere associazioni o altre persone giuridiche che praticano attivamente arti marziali storiche e hanno sede in Svizzera. Le persone giuridiche senza status di associazione devono essere iscritte al registro delle imprese.

4.2 Ammissione

4.2.1 L’adesione deve essere richiesta per iscritto. Le associazioni devono allegare alla domanda: domanda scritta del Consiglio direttivo dell’associazione, statuto e regolamento, elenco dei membri del Consiglio direttivo, numero di membri dell’associazione, informazioni sul tipo e sulla frequenza degli allenamenti organizzati dall’associazione.

4.2.2 Il Consiglio di amministrazione esamina la domanda e decide sull’ammissione. Se la domanda di adesione viene respinta, il richiedente può appellarsi all’Assemblea Generale.

4.2.3 Il Consiglio direttivo sottopone al voto dell’Assemblea generale ordinaria successiva le domande di ammissione da esso accettate.

4.2.4 La decisione dell’Assemblea Generale su una domanda di ammissione viene presa senza fornire motivazioni.

4.3 I soci possono dimettersi solo a partire dal 31 agosto di un determinato anno. Le richieste scritte di dimissioni devono essere presentate al Consiglio Direttivo entro il 31 maggio dello stesso anno.

4.4 Sospensione ed espulsione

4.4.1 Un membro può essere sospeso dal Consiglio Direttivo fino all’Assemblea Generale ordinaria successiva, se ha violato in modo grave i suoi obblighi statutari o altri regolamenti dell’Associazione o ha danneggiato la reputazione dell’Associazione. L’Assemblea Generale ordinaria successiva deciderà in merito all’esclusione del socio.

 4.4.2 L’esclusione di un socio può essere proposta dal Consiglio Direttivo in occasione di un’Assemblea Generale ordinaria.

4.4.3 L’espulsione avrà effetto immediato il giorno della decisione dell’Assemblea Generale.

4.5 Membri passivi

4.5.1 L’Assemblea Generale può ammettere persone giuridiche come soci passivi, anche se non soddisfano i criteri di ammissione come soci. Le disposizioni della clausola 4.2 si applicano mutatis mutandis.

4.5.2 I soci passivi hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali, ma non hanno diritto di voto e di partecipazione al patrimonio dell’Associazione (11.2).

4.5.3 Il Consiglio di amministrazione stabilisce i contributi dei soci passivi.

5. Finanziamento

La Swiss HEMA è finanziata dai contributi annuali dei soci e dalle donazioni di terzi.

6. Responsabilità

La Swiss HEMA risponde ai soci e ai terzi esclusivamente con il suo patrimonio associativo.

7. Anno associativo

L’anno associativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

8. Organi

Gli organi della Swiss HEMA sono

–  L’Assemblea Generale

–  Il Consiglio di amministrazione

–  Le commissioni

–  I revisori dei conti

9. Assemblea Generale

9.1 Dopo la fine dell’anno associativo, il Consiglio direttivo invita i soci all’Assemblea generale annuale, che deve tenersi al più tardi entro la fine di febbraio. L’invito e l’ordine del giorno devono essere inviati insieme alle mozioni, alle proposte di elezione, ai conti annuali e al bilancio almeno due settimane prima dell’Assemblea Generale.

9.2 Delegati e diritto di voto

9.2.1 I club inviano un delegato all’Assemblea Generale, che deve essere un socio attivo del club rappresentato.

9.2.2 I soci senza status di associazione inviano un delegato con autorizzazione scritta.

9.2.3 Un delegato di associazione può rappresentare un’altra associazione all’Assemblea Generale oltre alla propria, a condizione che l’associazione da rappresentare lo abbia istruito e autorizzato per iscritto.

9.2.4 Ogni membro dispone di un voto. Anche il Consiglio esecutivo dell’Associazione, rappresentato dal Presidente, dispone di un voto.

9.2.5 Le associazioni che non hanno pagato la quota associativa per l’anno associativo precedente entro la data dell’Assemblea Generale sono escluse dal diritto di voto.

9.2.6 I club che hanno organizzato meno di 30 sessioni di allenamento nell’anno associativo precedente sono esclusi dal diritto di voto.

9.2.7 I soci senza status di club che non offrono sessioni di allenamento pubbliche regolari sono esclusi dal diritto di voto.

9.2.8 Il Consiglio Direttivo verificherà l’appartenenza dei partecipanti e l’autorizzazione dei delegati. delegati, nonché l’autorizzazione di voto dei soci rappresentati da delegati. I soci esclusi dal diritto di voto ai sensi delle disposizioni 9.2.6 o 9.2.7 devono comunicarlo al Consiglio Direttivo di propria iniziativa prima dell’inizio dell’Assemblea Generale.

9.3 Compiti e doveri dell’Assemblea Generale

– Accettazione delle relazioni annuali del Presidente, del responsabile delle finanze e dei responsabili degli altri dipartimenti del Consiglio di amministrazione, nonché della relazione dei revisori dei conti.

– Concedere il discarico al Consiglio d’Amministrazione

– Determinazione delle quote associative

– Approvazione del bilancio

– Elezione del Consiglio di amministrazione

– Elezione dei revisori dei conti

– Modifiche allo Statuto dell’Associazione

– Ammissione ed espulsione dei soci

– Scioglimento dell’Associazione

9.4 Assemblea generale straordinaria

9.4.1 Il Consiglio di amministrazione può convocare un’Assemblea generale straordinaria se l’urgenza e l’importanza di una questione lo richiedono.

9.4.2 Questo diritto si applica anche a cinque soci che presentino congiuntamente una richiesta in tal senso al Consiglio di amministrazione, indicando i punti all’ordine del giorno da discutere. L’Assemblea Generale Straordinaria deve tenersi entro i due mesi successivi.

9.4.3 L’organizzazione dell’Assemblea generale straordinaria corrisponde a quella dell’Assemblea generale ordinaria, ma è limitata alla trattazione degli affari e delle mozioni specificamente inclusi nell’ordine del giorno.

9.5 Conduzione dell’Assemblea Generale degli Azionisti. Il Presidente o il suo vice presiede l’Assemblea generale e nomina il segretario.

9.6 Elezioni e votazioni a scrutinio palese

9.6.1 I delegati possono parlare liberamente prima di ogni votazione o elezione. Il Presidente può limitare il tempo di parola.

9.6.2 In caso di parità, il voto del Presidente sarà decisivo.

9.6.3 È necessaria una maggioranza di 2/3 di voti

– per le modifiche allo Statuto

– l’espulsione di membri

– lo scioglimento della Swiss HEMA

10. Consiglio di amministrazione

10.1 Il Consiglio direttivo della Swiss HEMA è composto da tre a cinque persone. Dopo l’elezione, si costituisce sotto la presidenza del Presidente e determina il regolamento interno. Il Presidente nomina il Vicepresidente. Il mandato dura due anni.

10.2 Durante un mandato, il Consiglio di amministrazione può nominare un sostituto ad interim. Tale nomina è soggetta a ratifica da parte dell’Assemblea generale successiva. Se la nomina del sostituto viene approvata dall’Assemblea Generale, questa sarà considerata un’elezione sostitutiva fino alla fine del mandato del membro del Consiglio di amministrazione uscente.

10.3 Il Consiglio di amministrazione si riunirà con la frequenza richiesta dal regolare svolgimento degli affari dell’Associazione. Di norma, si riunisce su invito del Presidente. Anche due membri del Consiglio di amministrazione possono richiedere una riunione.

10.4 Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti. Affinché le delibere siano valide, devono essere presenti almeno tre membri del Consiglio d’Amministrazione. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

10.5 Il Consiglio di amministrazione gestisce gli affari dell’Associazione e ne è responsabile. Ha tutte le competenze che non sono espressamente assegnate ad un altro organo.

10.6 Il Consiglio di amministrazione può formare commissioni e conferire loro un mandato per compiti specifici. Queste commissioni svolgono un lavoro indipendente nell’ambito dei loro mandati, riferiscono regolarmente al Consiglio di amministrazione e preparano una relazione annuale per l’Assemblea generale. Le loro proposte e attività sono soggette a conferma da parte dell’Assemblea Generale (direttamente o indirettamente tramite il Consiglio d’Amministrazione).

11. Scioglimento della SVHEKK

11.1 Per sciogliere l’Associazione, è necessaria un’Assemblea Generale straordinaria, alla quale devono partecipare o essere rappresentati almeno 3/4 dei soci con diritto di voto. In conformità al punto 9.6.3 dello Statuto, lo scioglimento deve essere deciso da 2/3 dei voti presenti o rappresentati. Se i 3/4 dei soci aventi diritto di voto non partecipano o non sono rappresentati, l’Assemblea generale deve essere riconvocata. Se il numero richiesto non partecipa nemmeno la seconda volta, la votazione sullo scioglimento dell’Associazione in conformità al punto 9.6.3 sarà decisa dai 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

11.2 Se lo scioglimento dell’Associazione è stato deciso dall’Assemblea Generale, l’eventuale attivo rimanente sarà distribuito tra i club che sono membri della Swiss HEMA in quel momento, in proporzione ai contributi versati dai club dopo aver saldato tutti i debiti. Le quote di distribuzione saranno calcolate in anticipo dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione della stessa Assemblea Generale.

12. disposizioni finali

Lo Statuto originale è stato approvato dall’Assemblea Generale del 21 ottobre 2012 a Schönbühl.

La presente versione è stata approvata dall’Assemblea Generale il 27 ottobre 2018, sempre a Schönbühl.